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Protesti

La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dei protesti cambiari per mancato pagamento di pagherò cambiari, tratte accettate e assegni bancari nel Registro Informatico dei Protesti.
I Pubblici Ufficiali abilitati all'effettuazione del protesto (notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali) trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, i loro elenchi comprendenti tutti i protesti effettuati nell'arco del mese.

Presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio è possibile acquisire, attraverso interrogazioni al Registro Informatico, informazioni relative a nominativi di persone o di imprese per verificare se a carico degli stessi risultino protesti cambiari, limitatamente agli ultimi cinque anni, in una qualsiasi provincia italiana.
Possono pertanto essere rilasciate, previa richiesta scritta su modulo predisposto dall'ufficio, visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti, indicando specificatamente le province ed i nominativi sui quali si intende effettuare la ricerca.
I diritti di segreteria richiesti per il rilascio di visure sono pari a Euro 3,00 per la ricerca di ciascun nominativo. Nel caso di rilascio di un certificato viene applicata la tariffa di Euro 5,00 per ciascun nominativo oltre all'eventuale imposta di bollo.

Novità
Dal 2003 è stato disposto l'obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore, come elemento essenziale dei titoli stessi (Legge 273/2002). Obiettivo: evitare il danno morale ed economico che può derivare, a causa di possibili omonimie, dal subire ingiustamente gli effetti di un protesto levato a terzi.
In attesa dei nuovi moduli, il Ministero delle Attività Produttive ha disposto che debbano essere necessariamente indicati anche sugli attuali, oltre al nome e cognome, il luogo e la data di nascita del debitore o, in alternativa, il suo codice fiscale. Senza questi dati la cambiale non è protestabile

Cancellazioni dal Registro Informatico dei Protesti e Annotazioni

Cancellazione per avvenuto pagamento
Il debitore che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva del medesimo dal Registro Informatico dei Protesti, presentando formale domanda in bollo al Presidente della Camera di Commercio, corredata del titolo in originale pagato e quietanzato con l'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento. Sull'istanza decide con determinazione il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti. Per ogni titolo per cui viene richiesta la cancellazione sono dovuti diritti di segreteria pari a Euro 8,00 da corrispondere direttamente allo sportello o a mezzo C/C Postale n. 338897 intestato alla Camera di Commercio - Ufficio Protesti - specificando la relativa causale.

Cancellazione per illegittimità o erroneità del protesto
Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato (per vaglia cambiari, tratte accettate) illegittimamente o erroneamente.
Nel caso erronea o illegittima levata è possibile presentare richiesta di cancellazione anche per il protesto di assegni bancari. L'istanza può essere presentata anche dagli stessi Pubblici Ufficiali abilitati e Istituti di Credito.

Istanza di cancellazione per riabilitazione
La legge 235 del 18.08.2000, che trasferisce la competenza in materia di protesti alle Camere di Commercio, all'art.4 dà precise indicazioni relativamente a "cambiali e vaglia cambiari" senza per altro menzionare in nessun modo gli "assegni bancari" che conseguentemente sono rimasti di competenza del "Tribunale".
L'istanza di cancellazione per protesti relativi ad "assegni bancari" è ricevibile solo dopo che sia pervenuto all'Ufficio Protesti il Decreto di Riabilitazione del Tribunale.
E' importante precisare che la riabilitazione viene effettuata alla "persona " per un determinato "effetto" e che si potrà procedere alla cancellazione del protesto relativo al medesimo, dal Registro Informatico dei Protesti, solo previa pubblicazione del Decreto del Tribunale nella predetta banca dati per un periodo di 10 gg a norma di legge (art.17).

Annotazione
Ai sensi dell'art. 4 legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni, "il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico".
Trascorsi 12 mesi dalla levata del protesto la cancellazione dal Registro informatico dei Protesti può aver luogo esclusivamente previa decreto di Riabilitazione del Tribunale La Camera di Commercio- Ufficio Protesti- resta comunque competente ad effettuare l'annotazione "per l'avvenuto pagamento" degli effetti cambiari sul Registro Informatico dei Protesti.

Sospensione
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l'usura), su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il Presidente del Tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, o la cancellazione del protesto effettuato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, e a condizione che l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto di usura.

Tempi di istruttoria
Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sulle istanze ricevute entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.
L'ordinamento vigente consente che le Istanze possano essere presentate oltre che dal soggetto interessato anche da una persona di sua fiducia purchè munita di un documento proprio e della fotocopia di un documento dell'avente diritto, entrambi in corso di validità.

Normativa di riferimento

Circolare n. 3512/c - Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari, vaglia cambiari e tratte accettate

  • Legge 12/2/1955 n.77 "Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari"
  • Legge 12/6/1973 n.349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"
  • D.L. 18/9/1995, n.381 coordinato con la Legge di conversione 15/11/1995 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" (art. 3-bis)
  • Legge 7/3/1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18) - Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"
  • D.M. 9 agosto 2000, n.316 - "Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti"
  • Legge 12 dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)"



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